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MAGAZZINO EDILE SPEZIALI

Ecobonus 110%

Agevolazioni per migliorare l’efficienza energetica degli immobili: il super ecobonus 110% previsto dal Decreto Rilancio

Ecobonus 110%

Agevolazioni per migliorare l’efficienza
energetica degli immobili

La legge il Superbonus 110 %, all’art.119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020).
Tale decreto, tra le misure fiscali a sostegno di cittadini e imprese, prevede il super ecobonus 110%.
La possibilità di ottenerlo è scattata da luglio 2020: lo scopo è la riqualificazione energetica degli edifici
e la conseguente ripartenza dei cantieri.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER L’EFFICIENTAMENTO DI EDIFICI

Ecobonus 2020: che cos’è
e come utilizzarlo ?

Con ecobonus s’ intendono tutte quelle agevolazioni previste dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare lavori specifici ai loro edifici. Interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della struttura, ma anche la ristrutturazione e azioni mirate a migliorare le prestazioni antisismiche degli edifici (sismabonus).

CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO

Super ecobonus 110% dal primo luglio:
come funziona?

Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l’Ecobonus 2020 riguardano le spese fatte dal 1° Luglio 2020 fino al 30 Giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023).

Le disposizioni del Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%

IL CAPPOTTO TERMICO

SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

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TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Quali interventi posso realizzare con l’Ecobonus?

Gli interventi detraibili con il Superbonus 110%, divide gli interventi in interventi trainanti ed interventi trainati.

Tipologie di interventi “trainanti”:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi
    per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi “trainati”, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale precedentemente elencati:
• di efficientamento energetico8 rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1)
• quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986,
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021)
• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.

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ECOBONUS
110%
EFFICIENTAMENTO PER LE SECONDE CASE

Ecobonus 110% seconde case

Il Decreto Rilancio consente la detrazione anche per interventi sulle seconde case, ma queste non devono essere unifamiliari. Tra giugno e luglio la norma è stata riformulata prevedendo anche strutture unifamiliari e anche su richiesta da parte delle Onlus.

Con la legge di conversione del DL Rilancio, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di fruire della misura per due abitazioni, sia uni che plurifamiliari, oltre che in condominio.

CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO

Ecobonus 2020 infissi e caldaie

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere alla super detrazione dell’ecobonus 2020 anche per interventi di efficientamento energetico abbinati ad almeno uno dei tre interventi precedentemente descritti. Per usufruire della detrazione al 110%, non basta quindi svolgere interventi come sostituzione e posa di infissi, adottare schermature solari o sostituire impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A, ma questi lavori devono essere svolti in congiunzione con quelli spiegati nei tre punti precedenti.